Studio Associato Gaia - Via dei Gravè 4/bis BORGONE SUSA (TO) Tel. 011 96 41 774
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Villetta unifamiliare - Bussoleno (TO)









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Ristrutturazione edificio residenziale - Borgone Susa (TO)

STUDIO ASSOCIATO GAIA
Geom. Andrea GUGLIELMETTO
Geom. Fabrizio ALBANO
Geom. Maurizio AQUINO

Via dei Gravè, 4/bis
10050 BORGONE SUSA (TO)

Tel. 011 96 41 774
Fax 011 96 41 240

www.studioassociatogaia.it
info@studioassociatogaia.it

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LO STUDIO ASSOCIATO GAIA viene fondato nel gennaio del 2007 dai geometri Fabrizio Albano, Andrea Guglielmetto e Maurizio Aquino, che hanno deciso di unire le loro competenze e la loro esperienza professionale - maturata sino ad allora individualmente - con l’intento di fornire alla clientela un servizio migliore.

Lo studio si pone come punto di riferimento per il Cliente nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, garantendo l’appoggio e la consulenza specialistica necessari a portare serenamente a compimento ogni pratica nei tempi stabiliti, ottenendo tutti i benefici possibili.

Lo spirito serio ed innovativo, l’impegno e la passione nell’affrontare il lavoro, il rispetto e la comprensione delle esigenze del Cliente, costituiscono il punto cardine e l’obiettivo finale dello Studio GAIA, rendendolo uno dei pochi studi all’avanguardia presenti in Val Susa.

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA nasce come Imposta Unica sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un’unica tassa l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute su redditi da terreni e fabbricati non locati e l’imposta comunale sugli immobili. L’IMU rappresenta di fatto la nuova ICI dovuta dai soggetto passivi individuati dall’art. 9 del D. Lgs. 23/2011 nel proprietario ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le rispettive quote di possesso.

La determinazione dell’importo avviene applicando l’aliquota alla base imponibile ed in seguito sottraendo dal risultato l’eventuale detrazione per l’abitazione principale. La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i fabbricati rivalutata del 5% o il reddito dominicale per i terreni rivalutato del 25% per il rispettivo moltiplicatore che varia a seconda della tipologia catastale del fabbricato. Le aliquote previste dal Decreto Legge sono: 0,4% per l’abitazione principale, 0,76% per le altre abitazioni, 0,20% per i fabbricati rurali, 0,76% per ni terreni che non producono reddito fondiario.

Le aliquote possono essere modificate dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunali aumentando o diminuendo fino allo 0,2% l’aliquota per le abitazioni principali e da 0,46% a 1,06% per le altre abitazioni. Pe l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200,00 € annui più un’ulteriore detrazione (Solo per anni 2012 e 2013) di 50 € per ogni figlio nel nucleo familiare di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di 400€ per una detrazione massima totale di 600 €.

L’imposta si dovrà pagare mediante modello bancario F24 in 2 rate di pari importo con scadenza al 16 giugno (Acconto 50%) e 16 dicembre (Saldo 50%) di ciascun anno.

Con le ultime disposizioni l’IMU per l’abitazione principale si potrà pagare in 3 rate del 33% ciascuna da corrispondere la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 settembre e la terza entro il 16 dicembre.

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CENTRO DI RACCOLTA CSC
(CAF CONTRIBUENTI E CENTRO SERVIZI CONFCONTRIBUENTI CSC)

 

Centro raccolta CSC n.334 del CAF Confcontribuenti Srl e del Centro Servizi Confcontribuenti Srl.

Il nostro Studio, a seguito della Convenzione firmata dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con Caf Contribuenti e Centro Servizi Confcontribuenti (CSC), è diventato Centro Raccolta CSC, struttura abilitata a fornire assistenza fiscale a dipendenti pubblici e privati, pensionati e lavoratori parasubordinati.

Grazie a tale adesione il servizio di assistenza fiscale da noi offerto si arricchirà di elementi integrativi importanti, acquisendo un valore aggiunto in termini di qualità ed efficienza ed avvalendosi della disponibilità e la competenza di tutto il network CSC, costituito da esperti professionisti nel campo della gestione delle pratiche fiscali quali 730, UNICO, RED, ISEE, IMU, ICI ecc..

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ACCATASTAMENTO FABBRICATI NON DICHIARATI ED EX RURALI

Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Conversione in Legge, con modificazioni, recanti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il Legislatore ha previsto che i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

L'Agenzia del Territorio ha inoltre in corso procedure per l'individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro. Tutti i proprietari degli immobili che non risultano dichiarati al Catasto (denominati anche "immobili fantasma") devono provvedere spontaneamente alla regolarizzazione degli stessi. Ciò consente l'aggiornamento della banca dati catastale, la regolarizzazione dei suddetti immobili ai fini fiscali e la disponibilità di dati aggiornati in caso di successiva vendita.

In caso di mancata regolarizzazione e denuncia degli immobili non accatastati l'Agenzia del Territorio interverrà con l'attribuzione della rendita presunta, da calcolare in base alla destinazione d'uso e ad altri parametri tecnico estimali intervenendo in sostituzione con conseguente attribuzione di tutti gli oneri e le sanzioni a carico del proprietario o possessore.

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MUDE PIEMONTE "MODELLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA"

Il MUDE "Modello Unico Digitale dell'Edilizia" è lo strumento individuato dal legislatore per la progressiva ricomposizione del processo edilizio (processo autorizzativo in capo al Comune) con quello catastale (processo immobiliare - fiscale in capo all'Agenzia del Territorio), oggi separati dalla tradizionale suddivisione delle competenze, in un oggetto integrato.

Il progetto MUDE è finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi mediante l'istituzione di un modello unico digitale per la presentazione ai Comuni delle pratiche edilizie quali – CIL - SCIA – DIA - PERMESSO DI COSTRUIRE e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia.

Alcuni comuni della Val di Susa hanno già aderito al progetto MUDE approvando e condividendo principi ed impegni adottando pertanto le nuove procedure in ambito edilizio.

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CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso.

La Certificazione Energetica deve essere prodotta nei seguenti casi:
a) edifici di nuova costruzione all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità;
b) ristrutturazione edilizia all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità;
c) compravendita di intero immobile o di singole unità immobiliari;
d) locazione di intero immobile o di singole unità immobiliari.

In caso di compravendita o di locazione degli edifici o di singole porzioni di immobili l’attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o locazione, a cura rispettivamente del venditore e del locatore; in particolare deve essere allegato all’atto di compravendita nel caso di transazione. Viceversa l’attestato deve essere messo a disposizione del locatario nel caso di affitto.

Il nostro studio è abilitato alla redazione di certificazione Energetica degli edifici (A.C.E.) ed iscritto negli appositi elenchi regionali.

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DETRAZIONI FISCALI IRPEF 36%

Con il Testo Definitivo del Decreto Salva Italia La detrazione fiscale del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia diventa permanente dal 2012 e viene estesa agli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali.

Il Decreto ha reso permanente la possibilità di poter utilizzare la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.

Possono usufruire della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
Le detrazioni spettano per i seguenti lavori:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli impianti degli edifici;
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo, diritti per concessioni e autorizzazioni;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi;
Per avere diritto alla detrazione occorre:
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

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DETRAZIONI FISCALI IRPEF 55%

Con il Testo definitivo della Manovra Salva Italia è stata prorogata la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la detrazione scenderà al 36% e sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

I contribuenti che fino al 31 dicembre 2012 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d'imposta.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle pese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi sugli involucri degli edifici, per l’installazione di pannelli solari termici e per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per avere diritto alla detrazione è necessario entro 90 giorni dalla fine dei lavori trasmettere all’Enea copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.

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SICUREZZA NEI CANTIERI E NELLE AZIENDE - R.S.P.P.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), il Datore di lavoro è tenuto a nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi connessi con la sua attività (R.S.P.P.).

Questi, oltre ad onorare i compiti di Legge, è un vero e proprio consulente in materia di sicurezza ed affianca il Titolare nelle decisioni inerenti la prevenzione dai rischi aziendali.

Lo Studio Associato GAIA è in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 della citata normativa per assolvere ai compiti derivanti dalla nomina a R.S.P.P.

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